Una delle preoccupazioni tipiche giovanili è quella relativa al lavoro. Già, la ricorrente domanda “che farai da grande?” talvolta finisce per diventare un incubo. In fondo costruirsi una famiglia, accedere ad un mutuo e mangiare tutti i giorni, non sono poi pretese così rare e incomprensibili. Il fatto è che noi ragazzi non abbiamo più certezze che non siano quelle degli affetti più stretti, la squadra del cuore, la voglia si sesso e il cinema, ma anche la musica e il teatro. E’ già molto, no?? Scherzi a parte, ci sono molti modi per ridurre un fenomeno che presto potrebbe essere dilagante e cioè quello dello sfruttamento dei giovani lavoratori a beneficio di una classe dirigente, stretta e mal assortita. Ad un’analisi più attenta, si finisce ben presto per associare quest’ultima alla classe politica. A testimonianza di ciò, oltre ai vari tentativi di indebolimento delle principali tutele (art. 18 Statuto dei Lavoratori) e al generico calo dell’occupazione in pianta stabile, al quale si è assistito dal 2001 ad oggi, spunta un’altra legge di cui poco si è parlato: il d. lgs. 10 settembre 2003, n. 273 in attuazione parziale del Libro Bianco scritto nel 2001 da Marco Biagi, a causa del quale le Br lo assassinarono. La riforma in materia di occupazione modifica l’apparato strutturale dei principali contratti lavorativi diffusi sul mercato: dai contratti di formazione a quelli c.d. intermittenti, da quelli di inserimento agli altri genericamente denominati come contratti di lavoro flessibile, per arrivare ai contratti di lavoro a progetto. Tra i contratti di lavoro flessibile, possiamo individuarne almeno 3 (contratto di lavoro intermittente, ripartito e part-time). Questi ultimi possono essere considerati come modelli applicabili a sua volta anche ad altri tipi contrattuali, come sarebbe ad esempio per un contratto a tempo determinato organizzato secondo part-time (orario ridotto nell’arco della giornata). Si ottengono così svariate combinazioni che hanno dato vita a nuovi tipi contrattuali (fate conto di giocare ai Lego!). Nell’ambito di queste costruzioni il datore di lavoro può godere di maggiore discrezionalità perché non vi è una regolamentazione astratta specifica, con il risultato che egli è avvantaggiato da questa situazione, perché la sua posizione contrattuale è più forte: potrà modellare la prestazione lavorativa del suo dipendente in completa autonomia, secondo le esigenze della propria attività.
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